esiste perché esiste il Concordato.
Nella legislazione postunitaria l’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC), FACOLTATIVO, era previsto solo per le scuole elementari, affidate ai comuni.
Nel 1923 il capo del governo fascista Benito Mussolini, con la riforma della scuola, lo rese OBBLIGATORIO.
Sempre Mussolini con il Concordato del 1929 (Patti Lateranensi) introdusse l’ora di religione cattolica anche nelle scuole medie e superiori, quale «fondamento e coronamento dell’istruzione pubblica» e riconobbe la religione cattolica come “sola religione di Stato”.
Nel 1946 i membri dell’Assemblea Costituente si trovarono a discutere dell’opportunità, o meno, di accettare il testo dei Patti Lateranensi e di inserirlo, eventualmente, nella Costituzione.
Grazie anche ai voti del PCI i Patti Lateranensi furono inseriti nel testo della Costituzione all’articolo 7, nonostante le evidenti contraddizioni con l’articolo 3 e l’articolo 8.
– Articolo 3: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali (…)».
– Articolo 7: «Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale».
– Articolo 8: «Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze».
Resisi conto di ciò, i Costituenti decisero di rimandare ad un successivo momento l’adeguamento del Concordato alla Costituzione.
Solo nel 1984 si giunse ad una modifica del Concordato, firmata dal primo ministro Bettino Craxi e dal cardinal Casaroli, con la quale, anche se si aboliva l’anticostituzionale riferimento alla «sola religione dello Stato», si introduceva l’ora di religione cattolica nelle scuole materne.
Nelle modifiche concordatarie del 1984 la formula venne trasformata così: «La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado».
Apparentemente un progresso: nei fatti, l’insegnamento della religione cattolica venne così esteso anche alle scuole materne.
Un protocollo addizionale del Concordato sancisce: «l’IRC … è impartito in conformità della DOTTRINA della CHIESA CATTOLICA».
È chiaro, quindi, che l’ora di religione serve esclusivamente alla Chiesa per insegnare la propria religione, cosa che potrebbe e dovrebbe fare nelle proprie parrocchie.
E’ possibile insegnare anche le dottrine delle altre religioni, ma soltanto da un punto di vista cattolico.
Come prescrive il Codice di diritto canonico: «L’Ordinario del luogo si dia premura che coloro, i quali sono deputati come insegnanti della religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica».
Lo Stato è talmente escluso da questo insegnamento che lo stesso ex ministro per l’istruzione Berlinguer, in una intervista a Famiglia Cristiana, ha sostenuto di non sapere bene cosa effettivamente si insegni durante le lezioni.
Gli insegnanti di religione vengono scelti dalla Curia, a suo insindacabile giudizio, con contratto annuale.
Quindi lo Stato PAGA lo stipendio a persone su cui non ha il minimo controllo e che utilizzano lo spazio concesso per un insegnamento di parte, spesso in contrasto con i principi di laicità dello Stato stesso.
Per conservare il posto, costoro devono ogni dodici mesi chiedere il nulla osta all’autorità diocesana, dalla quale possono essere revocati anche per ragioni che non hanno nulla a che fare con le capacità dell’insegnante, ad esempio per «… condotta morale pubblica in contrasto con gli insegnamenti della Chiesa».
E’ previsto l’insegnante di religione cattolica anche quando un solo studente se ne avvale, quindi sono stati bloccati i tentativi di alcuni presidi di accorpare diverse classi con pochi studenti avvalentisi dell’IRC.
Iniziative legislative per ridurre questo spreco si scontrano con le proteste ecclesiastiche per la conseguente riduzione occupazionale dei LORO insegnanti PAGATI dallo STATO.
Con la legge 186 del 18 luglio 2003 gli insegnanti di religione cattolica sono entrati in RUOLO.
Siamo arrivati all’assurdo di avere insegnanti NOMINATI dalla Curia che, qualora non avessero più il gradimento delle gerarchie cattoliche, sono già ‘organicamente’ inseriti nei ruoli della scuola e quindi già ASSUNTI direttamente dallo Stato.
Durante la votazione finale, al «Sì» dei partiti di maggioranza (FI, AN, LN, CCD, CDU, NPSI, PRI) si unirono anche quelli di UDEUR e Margherita.
Nello schieramento di quelli che si sono opposti c’erano invece DS, SDI, PRC, PDCI ed il repubblicano Giorgio La Malfa.