[fonte: http://massimo.solira.org/files/norme_agevolazioni_chiesa.html]
Concordati tra Stato e Chiesa
Il primo Concordato tra lo Stato italiano e i vertici della Chiesa cattolica fu stipulato nel 1929 all’interno dei cosiddetti Patti Lateranensi, comprendenti anche un Trattato: con il Trattato nasceva lo Stato della Città del Vaticano, con il Concordato si stabilivano le relazioni sociali ed economiche tra lo Stato italiano e la Chiesa Cattolica riconosciuta come “sola religione dello Stato”; in particolare l’art. 29 del Concordato introduce l’equiparazione, dal punto di vista tributario, degli enti ecclesiastici agli enti di beneficenza, e l’art. 20 rende le merci in transito verso la Santa Sede e i suoi uffici in territorio italiano esenti da dazi. Il concordato venne recepito nella Costituzione della Repubblica Italiana e venne successivamente modificato dagli accordi del 1984, che da un lato eliminavano il carattere esclusivo della religione Cattolica e dall’altro aumentavano i privilegi di cui già godeva.
- Legge n. 810 del 27 maggio 1929: Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi, e del Concordato, sottoscritti in Roma, tra la Santa Sede e l’Italia, l’11 febbraio 1929.
- Legge n. 121 del 25 marzo 1985: Ratifica ed esecuzione dell’accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifiche al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.
Otto per mille
La legge che consente alle religioni che hanno stipulato un’intesa con lo Stato di ricevere una parte del gettito IRPEF, in sostituzione del precedente meccanismo della congrua riservato alla sola religione Cattolica, è la 222/1985 scaturita dal secondo Concordato. L’art. 47 ne descrive il meccanismo, specificando che la Chiesa Cattolica è comunque l’unica ad avere il diritto di percepire ogni anno un acconto sulle somme dell’anno successivo. L’art. 49 prescrive che una commissione “dovrebbe” rivedere triennalmente gli importi.
La legge contiene anche un intero titolo, il III, che istituisce un fondo per gli edifici di culto; tale fondo assorbe altri fondi e patrimoni preesistenti ed ha come scopo la tutela e la conservazione degli edifici di culto, composto per la quasi totalità da chiese cedute in comodato d’uso gratuito.
I.C.I.
L’esenzione ICI per le attività della Chiesa Cattolica è garantita dall’art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto legislativo 504/1992, il quale include tra le attività esentate quelle di cui all’art. 16, lettera a), della legge che istituisce l’otto per mille. Successivamente il comma 2-bis dell’art. 39 del Decreto legge 223/2006 ha precisato che tale esenzione si applica alle attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale.
- Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 42.
- Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche’ interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale.
Agevolazioni fiscali generiche
Il D.P.R. 601/1973 introduce diverse agevolazioni fiscali per la Santa Sede e la Chiesa cattolica. In particolare l’art. 2 esenta la Santa Sede dal pagamento di imposte sui redditi dei propri fabbricati, l’art. 3 fa lo stesso con le retribuzioni elargite a ogni titolo e l’art. 6 comma c) riduce del 50% le imposte sui redditi (IRES e IRAP) agli enti con fine equiparato a fini di beneficenza e istruzione. Quest’ultimo articolo è stato sostituito dall’art. 66 comma 8 del Decreto legge 331/1993, convertito in legge 427/1993, che ne conferma e amplia la portata.
- D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973: Disciplina delle agevolazioni tributarie.
- Decreto Legge n. 331 del 30 agosto 1993: Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche’ disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l’esclusione dall’ILOR dei redditi di impresa fino all’ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l’istituzione per il 1993 di un’imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.
- Legge n. 427 del 29 ottobre 1993: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l’esclusione dall’ILOR dei redditi di impresa fino all’ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l’istituzione per il 1993 di un’imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.
I.R.E.S.
L’IRES è regolamentata dal T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, emanato con il DPR 917/1986 e successivamente modificato dai Dlgs 247/2005, dal Dlgs 252/2005, e dalle Leggi 248/2005 e 266/2005). L’articolo 149 del T.U.I.R. specifica al comma 1 che nel caso in cui l’ente eserciti prevalentemente attività commerciale perde automaticamente la qualifica di ente non commerciale.
Il comma 4 introduce però l’eccezione per gli enti ecclesiastici e per le associazioni sportive dilettantistiche. L’art. 100 comma 2 lettera d) introduce inoltre il diritto alla deduzione dal reddito degli oneri per spese di manutenzione e restauro dei beni culturali di interesse religioso di cui all’art. 19 del Decreto legislativo 490/1999, e il comma 1 dello stesso articolo consente di dedurre le spese relative a opere e servizi fruibili dai dipendenti per finalità di (tra le altre cose) culto.
- D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986: Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (modificato da Dlgs 247/2005, Dlgs 252/2005, Legge 248/2005 e Legge 266/2005).
- Decreto Legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999: Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della legge 8 ottobre, n. 352.
I.R.A.P.
L’imposta è stata istituita con Decreto legislativo n. 446/1997. L’art.10 comma 1 prevede che la base imponibile per gli enti non commerciali sia calcolata su base retributiva e che da questa, come confermato dalla risoluzione 12/2000 del Ministero delle Finanze, vanno escluse remunerazioni e congrue dei sacerdoti.
- Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997: Istituzione dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche’ riordino della disciplina dei tributi locali.
- Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 12 del 10 febbraio 2000: Assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto e dei missionari dell’Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7 Giorno (UICCA).
I.V.A.
L’Imposta sul Valore Aggiunto è stata istituita con DPR 633/1972. Il comma 4 dell’articolo 4 considera effettuate nell’esercizio d’impresa solo le cessioni nell’ambito di attività commerciali ad esclusione da quelle effettuate per finalità istituzionali di varie tipologie, tra cui anche quelle religiose. Il comma 7 limita questa esenzione agli enti conformi a determinate clausole, tra cui quella della democraticità da cui vengono però successivamente esentate nel comma 8 le associazioni religiose.
Oneri di urbanizzazione secondaria
I destinatari dei proventi degli oneri di urbanizzazione versati all’amministrazione comunale come contributo per il rilascio del permesso a costruire si dividono in primari e secondari. Il comma 8 dell’articolo 16 del DPR 380/2001 stabilisce che gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi anche a chiese ed edifici religiosi (insieme a scuole, aree di verde pubblico, delegazioni comunali, eccetera).
Insegnamento della religione cattolica
L’insegnante di religione cattolica nelle scuole italiane era sempre stato un precario fino al 2003 perché di fatto nominato dal Vescovo, e in quanto tale, in virtù dell’articolo 7 della legge 831/1961, gli veniva riconosciuto un aumento dello stipendio base del 2,5% ogni due anni (successivamente abolito dal CCNL di categoria per tutti tranne che per gli insegnanti di religione). Successivamente l’articolo 53 della legge 312/80 ha introdotto una progressione di carriera per gli insegnanti di religione, e allo stesso articolo fanno riferimento il comma 8 dell’articolo 2 del DPR 209/87 prima, e il comma 7 dell’art. 3 del DPR 399/88 dopo, per introdurre il principio della ricostruzione di carriera per gli insegnanti di religione, che in pratica conferisce loro il diritto di avere uno stipendio equiparato a quello dei colleghi con contratto a tempo indeterminato. Con la legge 186/2003 gli insegnanti di religione sono stati immessi in ruolo, ma l’articolo 1-ter della legge 27/2006 ha permesso loro di conservare comunque gli aumenti acquisiti, che vanno a sommarsi agli scatti di anzianità spettanti con l’immissione in ruolo, e l’informativa 166/2009 diramata dal Ministero delle Finanze estende il calcolo degli aumenti all’intera retribuzione.
- Legge n. 831 del 28 luglio 1961: Provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditori agli studi e degli ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli Istituti di istruzione secondaria ed artistica.
- Legge n. 312 dell’11 luglio 1980: Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato.
- D.P.R. n. 209 del 10 aprile 1987: Norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 9 febbraio 1987 relativo al personale del comparto scuola.
- D.P.R. n. 399 del 23 agosto 1988: Norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo per il triennio 1988-90 del 9 giugno 1988 relativo al personale del comparto scuola.
- Legge n. 186 del 18 luglio 2003: Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado.
- Legge n. 27 del 3 febbraio 2006: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonche’ in tema di rinegoziazione di mutui
- Informativa del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 166 del 28 dicembre 2009: Aumenti biennali docenti di Religione.
Scuole non statali
Con la legge 62/2000 è stata istituita la cosiddetta parificazione scolastica, che di fatto consente di scavalcare il dettato costituzionale che vieta allo Stato di finanziare le scuole private introducendo il “sistema nazionale di istruzione”, comprendente sia le scuole a diretta gestione statale che le paritarie. Le borse di studio vengono assicurate, mediante detrazione fiscale, anche agli studenti delle paritarie (art. 10). L’articolo 8 della legge prevede che alle scuole che si configurano come enti non commerciali venga applicato il relativo regime fiscale che esclude dalla base imponibile contributi dello Stato e fondi raccolti mediante campagne e celebrazioni (articolo 143 comma 3 del T.U.I.R.).
Il buono scuola per gli alunni iscritti alle scuole paritarie venne istituito, per il triennio dal 2003 al 2005, dal Decreto interministeriale dei Ministri dell’Istruzione e delle Finanze così come disposto dal comma 7, dell’articolo 2, della finanziaria 2003 modificato dall’articolo 13 del Decreto legge n. 147/2003.
- Legge n. 62 del 10 marzo 2000: Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione.
- Decreto Interministeriale del 2 settembre 2003 del Ministro per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze
- Legge n. 289 del 27 dicembre 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).
- Decreto Legge n. 147 del 24 giugno 2003: Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali.
Oratori
La legge 206/2003 ha conferito agli oratori lo stato di opere di urbanizzazione secondaria esentandoli dal pagamento dell’ICI. Inoltre la legge conferisce agli oratori il diritto di ricevere beni mobili e immobili in comodato d’uso, e da alle regioni la possibilità di erogare contributi agli oratori.
Cappellani nelle Forze Armate
La legge 512/1961 istituisce il servizio di assistenza spirituale nelle forze armate della Repubblica. Tale servizio è a totale carico dello Stato, dalla retribuzione alla pensione, e i cappellani vengono inquadrati con il grado minimo di tenente. All’Ordinario militare spetta il grado di generale di corpo d’armata.
Cappellani nella Polizia di Stato
Il diritto di istituire un servizio di assistenza spirituale nella Polizia di Stato indipendente da quello nelle Forze Armate viene stabilito già dalla legge 121/81 all’articolo 69. Il DPR 92/1991 recepì la prima intesa attuativa del 21 dicembre 1990, ma venne in seguito sostituito dall’intesa del 9 settembre 1999 recepita con DPR 421/1999.
- Legge n. 121 del 1 Aprile 1981: Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.
- D.P.R. n. 92 del 17 gennaio 1991: Esecuzione dell’intesa fra il Ministro dell’interno e il presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 21 dicembre 1990, che stabilisce le modalità per assicurare l’assistenza spirituale al personale della polizia di Stato.
- D.P.R. n. 421 del 27 ottobre 1999: Esecuzione dell’intesa sull’assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato di religione cattolica, firmata il 9 settembre 1999.
Cappellani nelle carceri
Anche negli istituti carcerari è prevista la figura del cappellano, con relativo ispettorato, e sempre a totale carico dello Stato, TFR e pensione compresi. Le leggi di riferimento sono la 323/1963 per l’ispettore e la 68/1982 per i cappellani (che sostituisce il Regio decreto n. 1758 del 30 ottobre 1924).
- Legge n. 323 del 5 marzo 1963: Istituzione di un posto di Ispettore dei Cappellani presso il Ministero di Grazia e Giustizia Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e Pena.
- Legge n. 68 del 4 marzo 1982: Trattamento giuridico ed economico dei Cappellani degli Istituti di Prevenzione e Pena.
Assistenti religiosi negli ospedali
In base all’articolo 35 del DPR 128/1969 gli ospedali sono obbligati a dotarsi di un servizio di assistenza religiosa cattolica a proprio carico. Per altre confessioni la direzione sanitaria provvede su richiesta dell’infermo.
Previdenza sociale
Per il clero ed i ministri di culto è stato istituito un apposito fondo pensionistico con legge 903/1973; modifiche successive al fondo, e in particolare all’importo del contributo statale definito nell’articolo 21, sono intervenute con l’articolo 4 della legge 54/1982 e l’articolo 42 della legge 488/1999. L’accordo tra lo Stato italiano e la Santa Sede del 16 giugno 2000, successivamente recepito con la legge 244/2003 con relativo impegno di spesa (art. 3 comma 1), garantisce ai dipendenti del Vaticano e di enti centrali della Chiesa Cattolica, e ai loro familiari, trattamenti assicurativi e pensionistici.
- Legge n. 903 del 22 dicembre 1973: Istituzione del fondo di previdenza del Clero e dei Ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici.
- Legge n. 488 del 23 dicembre 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000).
- Legge n. 54 del 26 Febbraio 1982: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, recante disposizioni in materia previdenziale
- Legge n. 244 del 19 agosto 2003: Ratifica ed esecuzione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, fatta a Città del Vaticano il 16 giugno 2000.
Pubblicità
Il Dpr 639/1972 prevede numerose agevolazioni tariffarie per affissioni e insegne a contenuto religioso.
Contributi ad emittenti radiofoniche
La finanziaria 2005, convertita in legge 311/2004, all’articolo 213 fissa in un milione di euro il contributo alle radio di cui al comma 190 dell’articolo 4 della legge 350/2003. Quest’ultima legge (la finanziara 2004) al tale comma individua le “emittenti radiofoniche nazionali a carattere comunitario”, che allo stato attuale sono solo due: Radio Maria e Radio Padania.
- Legge n. 350 del 24 dicembre 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004).
- Legge n. 311 del 30 dicembre 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
Consumo idrico della Santa Sede
Lo Stato di Città del Vaticano ha diritto, in forza dell’articolo 6 del Concordato del 1929, ad una “adeguata dotazione di acque in proprietà”. Nulla viene stabilito in merito agli oneri accessori e allo smaltimento delle acque reflue, e questo porta in seguito ad un contenzioso con l’Acea, ente gestore, che il governo italiano risolve con il comma 13 dell’articolo 3 della legge 350/2003 (vedi paragrafo precedente). Il DPCM del 23 aprile 2004 fissa importo e modalità di calcolo di quanto dovuto dallo Stato all’Acea; in particolare viene erogata la somma di 17,3 milioni di euro per il ripianamento dei debiti dal 1998 al 2003, al netto del contributo anno di 1,1 milioni di euro versati dalla Santa Sede.
Imprese sociali
Un’impresa sociale è un’impresa che offre beni e servizi senza la possibilità di redistribuire i suoi utili e godendo della limitata responsabilità patrimoniale dei suoi soci. Questa forma d’impresa è regolamentata dal Decreto legislativo 155/2006 che al comma 3 dell’articolo 1 consente agli enti religiosi di diventare impresa sociale anche solo parzialmente (normalmente solo gli enti democratici possono acquisire il titolo di impresa sociale).
Leggi locali a favore della chiesa
Abruzzo
Oratori
Basilicata
Oratori
Calabria
Oneri di urbanizzazione secondaria
Oratori
Campania
Oratori
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1352 del 6 agosto 2009: Azioni regionali per l’infanzia, l’adolescenza e le responsabilità familiari. Riconoscimento, sostegno e valorizzazione delle attività oratoriali.
- Legge Regionale n. 4 del 15 marzo 2011: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2011).
Emilia-Romagna
Oratori
Oneri di urbanizzazione secondaria
Friuli-Venezia Giulia
Oratori
- Legge Regionale n. 2 del 22 febbraio 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2000).
- Decreto Presidente Giunta Regionale n. 202 del 28 giugno 2006: Regolamento per promuovere la diffusione sul territorio regionale di ricreatori, oratori e centri di aggregazione giovanile.